Legge fallimentare aggiornata: mini guida per investire nelle aziende in crisi delle rinnovabili
18 Marzo 2016 | Marco Pistis, Francesca Bisaro ed Eleanor Fletcher
Il mercato italiano delle fonti rinnovabili ha subito una profonda crisi a seguito della rimodulazione degli
incentivi concessi dal Governo, dei continui cambiamenti del quadro normativo di riferimento e della
conseguente chiusura da parte degli Istituti di credito al finanziamento di nuovi progetti. Molti operatori del
mercato, che nel corso degli anni precedenti alla crisi avevano investito capitali in Italia nella
progettazione e realizzazione di impianti a fonte rinnovabile, si sono trovati a corto di liquidità e stanno
procedendo a importanti dismissioni e a procedure di ristrutturazione, anche di tipo concorsuale.
Gli aggiornamenti delle legge fallimentare
Negli ultimi anni, il legislatore italiano, conscio della crisi generalizzata che ha colpito tutti i settori
produttivi, è intervenuto in diversi momenti a modificare la legge fallimentare con l’obiettivo di:
consentire alle aziende in crisi di accedere a procedure di ristrutturazione concorsuali;
tutelare il valore della continuità aziendale (cosiddetto going concern value).
Nel 2012 è stato introdotto l’articolo 186 bis della Legge Fallimentare che disciplina l’istituto della
procedura di concordato preventivo in continuità, ispirato alla procedura di reorganization del
Chapter 11 statunitense, che prevede espressamente la prosecuzione delle attività in regime di continuità
per le aziende in crisi che ne facciano richiesta.
Come funziona la procedura di concordato preventivo in continuità
Il piano aziendale contenente la descrizione delle attività attraverso le quali verrà garantita l’operatività
deve essere certificato da un professionista che ne attesta la veridicità e la fattibilità. L’articolo 186 bis
della Legge Fallimentare prevede che il piano di concordato in continuità possa indicare:
la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore;
la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più
società, anche di nuova costituzione;
la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa.
La normativa consente che tale piano possa prevedere il trasferimento delle attività che compongono
l’azienda a un soggetto terzo, il cosiddetto assuntore.
Il ruolo dell’assuntore
L’assuntore, indicato nel piano, sarà responsabile del pagamento dei debiti della società, nella misura
ridotta prevista dalla proposta di concordato, solo a condizione dell’avvenuta omologazione della domanda
di concordato.
In tale momento l’assuntore acquisirà anche le attività della proponente. La procedura descritta consente
a possibili investitori interessati a società in difficoltà, proprietarie di impianti a fonte rinnovabile, di
proporsi come assuntore di un concordato, previa opportuna verifica dell’attivo e del passivo della
proponente.
La due diligence
La due diligence dovrà riguardare gli impianti e dovrà essere rivolta:
agli aspetti di natura tecnica (sia realizzativa che di gestione) degli impianti;
agli aspetti economico finanziari finalizzate alla verifica della redditività degli impianti;
agli aspetti autorizzatori, contrattuali, nonché regolatori nei confronti di tutte le autorità preposte
alla vigilanza sull’esercizio degli impianti e sull’erogazione degli incentivi.
I vantaggi e i rischi dell’investire in aziende soggette a concordato
L’acquisizione di asset da imprese soggette a concordato hanno degli indubbi vantaggi per l’investitore in
quanto:
le responsabilità dell’acquirente non si estendono alle passività o ad altri vincoli esistenti sugli asset
prima del perfezionamento della cessione;
le sopravvenienze passive relative a debiti aventi causa o titolo precedenti il concordato subiscono
comunque la falcidia concordataria e vengono pertanto ridotte alla percentuale di cui alla proposta;
i prezzi di acquisizione degli asset sono ridotti rispetto alla trattativa in contesto di mercato.
Ovviamente, per contro, le procedure non rilasciano alcuna garanzia di passivo. In questo panorama abbiamo avuto la possibilità di supportare alcune aziende italiane, con problemi di liquidità e di finanziamento, nella procedura di presentazione della domanda di concordato preventivo fino all’omologa dello stesso e al contempo consentire ad investitori internazionali di acquisire un target italiano con rischi molto bassi e a un prezzo molto interessante.