Autorizzazioni Fer: con DL 50 e RePowerEU si prova ad accelerare, pur con delle incertezze
20 Maggio 2022 | Lorenzo Vallecchi
Tanto tuonò che piovve o, in modo più calzante, tanto splendette il sole che i governanti italiani ed europei finalmente ne rimasero illuminati in tema di autorizzazioni, mettendo sul tavolo una manciata di provvedimenti “abbastanza rivoluzionari”, anche se un po’ di nebbia rimane ancora all’orizzonte.
Si parla di una serie di misure appena introdotte dal DL 50/2022 del governo italiano in materia di energia e di un altro pacchetto di provvedimenti proposti invece dalla Commissione europea nel suo piano RePowerEU per ridurre la dipendenza europea dal gas russo; entrambi varati questa settimana a distanza di circa 24 ore l’uno dall’altro (qui il piano Ue e qui il decreto).
Abbiamo in parte già esaminato alcune misure sulle Fer del piano europeo in un precedente articolo e articoleremo dettagliatamente le novità introdotte dal DL 50 e da RePowerEU in un altro articolo la settimana prossima.
Vale però la pena sottolineare qui le misure più significative di entrambi – legate anche agli aspetti autorizzativi – poiché potrebbero effettivamente imprimere una maggiore accelerazione alla diffusione delle rinnovabili, ricordando che entrambi i documenti devono ancora essere approvati in via definitiva e che quindi potrebbero subire delle modifiche.
Novità dal RePowerEU
Oltre ad aumentare l’obiettivo di quota di rinnovabili dal 40% al 45% nel 2030 (e qui si poteva essere anche più ambiziosi), alcuni aspetti qualificanti del piano RePowerEU sono quelli secondo cui dovrebbe diventare obbligatorio installare impianti solari:
- su tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali con una superficie utile superiore a 250 mq entro il 2026;
- su tutti gli edifici pubblici e commerciali esistenti con superficie utile maggiore di 250 mq entro il 2027;
- su tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2029.
Si sarebbe forse potuto estendere l’obbligo anche gli edifici residenziali esistenti, ma già così, con l’inclusione della maggioranza di tutti gli edifici pubblici e commerciali costruiti, “è abbastanza rivoluzionario”, ha detto a QualEnergia, Emilio Sani, esperto del settore, co-titolare dello Studio Legale Sani Zangrando e consigliere di Italia Solare.
Il piano della Commissione invita poi gli Stati membri a garantire che progettazione, costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili, nonché il loro collegamento alla rete elettrica, beneficino di procedure più favorevoli e snelle, indicando che la durata delle procedure non superi i 3 mesi.
Poiché si tratta “solo” di raccomandazioni, che non creano alcun diritto o obbligo, la Commissione ha “specificato che è stata adottata una proposta legislativa europea per modificare e rafforzare le disposizioni delle direttiva 2018/2001 riguardante proprio le procedure autorizzative”, ha fatto notare Francesca Bisaro, co-fondatrice dello Studio Legale ProjectLex.
Nell’ambito delle semplificazioni auspicate dalla Commissione europea, gli Stati membri dovrebbero inoltre introdurre e/o estendere la portata del cosiddetto “silenzio-assenso” nelle procedure autorizzative, secondo il piano RePower EU.
In mancanza cioè di una risposta da parte dell’autorità competente entro i termini stabiliti, si dà automaticamente per accettata una determinata richiesta nella fase pertinente di una procedura di rilascio dell’autorizzazione, a meno che la loro risposta non sia richiesta dalla legislazione dell’Ue o nazionale, nel qual caso bisognerà sempre ottenere l’assenso esplicito dell’autorità competente.
E proprio in questo senso va uno dei provvedimenti inseriti nel DL 50 appena entrato in vigore in Italia, riguardante la fase di adozione del provvedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), relativa soprattutto ai grandi impianti alimentati con fonti di energia rinnovabile.
Novità dal DL 50-2022
Sono “da leggere con favore” i provvedimenti introdotti dal DL 50, ha detto a QualEnergia.it Andrea Sticchi Damiani, dello Studio legale Sticchi Damiani.
L’articolo 7 ha infatti introdotto una procedura semplificata, in base appunto al meccanismo del silenzio assenso, per il rilascio dell’autorizzazione unica elativamente ai progetti che abbiano già ottenuto la VIA per effetto di una deliberazione del Consiglio dei ministri.
Il decreto ha poi ampliato il novero delle aree idonee all’installazione di impianti Fer, includendo tutte le aree del territorio nazionale a condizione che non siano vincolate e siano esterne alla fascia di rispetto dal vincolo pari a 1 km per il fotovoltaico e a 7 km per l’eolico.
Nelle aree idonee, le amministrazioni potranno negare il rilascio del titolo solo in presenza di una motivazione rafforzata che “dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.
Infine, il decreto ha introdotto “misure di semplificazione in relazione al provvedimento di proroga della
VIA secondo cui, se tali modifiche verranno confermate, non potrà contenere prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle recate dalla VIA originaria”, ha spiegato Sticchi Damiani.
Le possibili perplessità
L’articolo 7 del DL 50 stabilisce che nei casi in cui la competenza ambientale è statale – soprattutto per i progetti compresi nel Pnrr e di competenza della commissione Tecnica Pnrr-Pniec – le deliberazioni del Consiglio dei Ministri per la risoluzione dei possibili contrasti tra amministrazioni vanno a sostituire ad
ogni effetto la VIA. Ma non solo.
Le deliberazioni del CdM che determinano l’esito del procedimento di opposizione contro il provvedimento conclusivo della Conferenza di Servizi sono idonee a determinare il rilascio dell’Autorizzazione Unica, qualora l’ufficio competente non si esprima nei successivi 60 giorni.
“Nonostante la disposizione abbia implicazioni davvero innovative e di semplificazione a livello pratico, l’ambito di applicazione di tale norma suscita qualche perplessità”, ha detto a QualEnergia.it Carlo Montella, partner dello studio legale Orrick e Global Deputy Business Unit Leader dell’attività legata a energia e infrastrutture dello studio.
Vediamo perché.
“Da un lato, il riferimento alle deliberazioni ‘generiche’ del CdM sembrerebbe riferirsi ai possibili contrasti insorti tra il Ministero della transizione ecologica (MiTE) e il Ministero della Cultura (MiC) nell’ambito dell’emissione del provvedimento di VIA rispetto ai progetti compresi nel Pnrr”, ha detto Montella.
“Dall’altro, sia l’attivazione del meccanismo di superamento dei dissensi espressi in Conferenza di Servizi che le deliberazioni di cui sopra si inserirebbero a conclusione del procedimento di VIA e confluirebbero direttamente nel procedimento unico, implicando il rilascio dell’AU come ‘atto dovuto’”, ha continuato il legale dello studio Orrick.
“In questo modo, lo svolgimento del procedimento unico sarebbe by-passato dalla deliberazione positiva del CdM, in quanto, a quel punto, o il procedimento unico si conclude entro 60 giorni oppure decorsi 60 giorni senza che l’amministrazione competente si sia espressa, ‘l’autorizzazione si intende rilasciata’. Se tale lettura venisse confermata, l’accelerazione e semplificazione procedimentali diverrebbero dirimenti e sarebbe sancita la primaria rilevanza del provvedimento di VIA”, ha fatto notare Montella.
Tale lettura è condivisa da Marcello Astolfi, co-fondatore dello Studio Legale ProjectLex.
“Il DL 50 prevede che, solo per i progetti sottoposti a VIA statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi 60 giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”, ha spiegato Astolfi.
Sarà comunque opportuno in sede di conversione del decreto puntualizzare la concreta operatività e applicazione dell’art. 7, ha detto Montella, secondo cui il fatto che “la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto sia avvenuta poco prima della presentazione del piano REPowerEU da parte della Commissione europea non può rappresentare una mera coincidenza”.
“Tante sono le simmetrie tra le disposizioni legislative nazionali attualmente in vigore e gli obiettivi fissati a livello europeo… Non si tratta di comprendere quando l’Italia recepirà gli obiettivi e gli indirizzi fissati dall’Unione Europea, ma come essi verranno implementati in concreto”, ha concluso.
Documenti allegati (pdf):
- DL 50/2022
- Comunicazione EU Solar Energy Strategy
- Allegato alla comunicazione EU Solar Energy Strategy
- Raccomandazione su autorizzazioni e PPA
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